Milano – Via Sant’Agnese 14

Roma – Via Tuscolana 493

In “Passo dopo passo” abbiamo raccontato gli step principali che vi portano a realizzare la casa dei vostri sogni, ma non vi abbiamo spiegato un passaggio fondamentale necessario proprio al momento dell’affidamento dei lavori all’impresa: come avviene la verifica dell’impresa individuata.

Vi siete mai domandati: “chi mi assicura che l’impresa sia idonea e nessuno si faccia male in cantiere?” Quell’impresa che entrerà in casa vostra per diversi mesi e che dovrà svolgere i lavori oltre che in qualità anche in sicurezza?

Infatti, dal momento in cui commissionate la ristrutturazione del vostro appartamento a un’impresa edile diventate automaticamente Committenti, il che si traduce, ai sensi della norma (d.lgs. 81/2008), in una serie di obblighi che sicuramente non vi aspettate.

Inoltre, questi obblighi, il cui mancato rispetto porta a significative sanzioni e al blocco dei lavori, si configurano tali e quali sia che vogliate semplicemente spostare una porta di un bagno, sia che decidiate di stravolgere completamente il layout della casa demolendo tutte le pareti esistenti.

Questi obblighi sono sinteticamente:

– la verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa (vale a dire la verifica di molteplici documenti che dimostrino che l’impresa è capace ed organizzata per svolgere i lavori previsti);

– la notifica preliminare (vale a dire una dichiarazione all’ATS – ex-ASL – in cui si indicano i nominativi dei tecnici abilitati, l’indirizzo dell’immobile ed altri dati riguardanti l’intervento edile);

– l’importante nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

A questo punto, vi domanderete: “… ma come faccio a fare tutte queste cose? Dove trovo il tempo?”

Per fortuna la legge consente al Committente di avvalersi di un tecnico competente chiamato Responsabile dei Lavori, che svolga appunto tali obblighi al posto suo. Questa figura è pertanto fondamentale perché grazie alla sua competenza e professionalità, a seguito di un incarico scritto, può assumersi le responsabilità che sono in capo al Committente, il quale così potrà dormire sonni tranquilli…!!!! 😊

Sarà quindi il tecnico, in qualità di Responsabile dei Lavori, ad assicurarsi che l’impresa sia idonea e capace di effettuare i lavori previsti oltre che in qualità anche in sicurezza e ad occuparsi di verificare tutte le “scartoffie” obbligatorie per legge.

Inoltre, come accennato sopra, come Committenti dovete anche nominare un’altra figura prevista dalla norma: il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, vale a dire sempre un tecnico abilitato da un corso specifico.

Basta infatti che in cantiere sia prevista la presenza di più di una impresa anche non contemporanea e la nomina del Coordinatore diventa obbligatoria… quindi nella sostanza lo è sempre! Infatti, non c’è intervento pur piccolo che sia che non porti ad avere l’impresa edile appaltatrice (e quindi firmataria del contratto) con almeno un idraulico o un elettricista a parte in qualità di sub-appaltatori. E poi probabilmente ci saranno anche un serramentista, un parquettista e così via…

Il compito del Coordinatore quindi, in fase di progettazione, consiste nella predisposizione di un documento (denominato Piano di Sicurezza e Coordinamento) che fornisce una serie di indicazioni e prescrizioni alle imprese e ai vari lavoratori per avere un cantiere sicuro, dove i rischi legati alle interferenze tra vari soggetti siano ridotti al minimo. Invece in fase di esecuzione, lo stesso Coordinatore avrà fondamentalmente il compito di verificare l’applicazione di tali indicazioni e prescrizioni attraverso assidui sopralluoghi.

Da BVBI abbiamo le competenze anche per svolgere questi ruoli, così da adempiere a tutto ciò che prevede la normativa. In questo modo sicuramente i lavori procederanno con tutta la serenità a voi necessaria e quindi potrete dedicare le vostre forze ed il vostro tempo a scegliere gli arredi o il colore delle pareti!! 😉